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dott.ssa Simona Pipiciello
“La revocazione delle donazioni”
Relatore: Ch.mo Prof. Carmine Donisi
Il presente lavoro intende partire dal modo in cui la figura in esame si è affermata nel diritto romano, nella duplice forma della revocazione per ingratitudine e della revocazione per sopravvenienza di figli, considerando gli influssi successivi del diritto francese, in particolare per quanto riguarda la definitiva generalizzazione del rimedio della revocazione per sopravvenienza di figli. Le linee fondamentali dell’istituto possono essere poi comprese attraverso la disamina della disciplina introdotta dal codice civile vigente.
Già da una prima analisi della disciplina della revocazione emerge che sono vari e complessi gli aspetti problematici di cui si sono occupate (e continuano ad occuparsi) dottrina e giurisprudenza. In primo luogo, l’interpretazione della figura della revocazione, per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, regolata dagli artt. 800 ss. c.c., è segnata dalle difficoltà di rintracciare un punto d’incontro tra le opposte soluzioni dottrinali al problema della natura giuridica dell’istituto. Tali difficoltà hanno condotto autorevole dottrina a qualificare la revocazione come «un qualcosa di unico»2. Dallo studio delle principali tesi che si sono affacciate in dottrina emerge che l’inquadramento della revocazione nell’alveo della categoria dell’inefficacia del contratto non ha del tutto risolto i dubbi sulla natura giuridica dell’istituto. Inoltre va aggiunto che il legislatore, oltre ad indicare tassativamente i casi in cui al soggetto legittimato è consentito avvalersi dell’azione di revocazione, non ha introdotto espressamente un criterio risolutore della questione della natura giuridica.
Quello della natura giuridica della revocazione resta dunque un problema ancora aperto. Però partendo dall’inquadramento della revocazione nella categoria dell’inefficacia del contratto, è possibile comprendere che il potere di revocare la donazione consente al soggetto legittimato di togliere efficacia alla donazione. Ciò ovviamente è possibile solo se sussistono i presupposti stabiliti tassativamente dalla legge3.
In secondo luogo,va sottolineato che sarà sempre più oggetto dell’attenzione della dottrina, in particolare, l’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, poiché interessato dalle modifiche conseguenti alla futura revisione della normativa in materia di filiazione, che mira all’equiparazione sostanziale tra figli legittimi e naturali, eliminando ogni differenza in relazione al trattamento riservato agli stessi4. Il problema in questo caso è evidentemente quello dell’adeguamento della disciplina prevista in tema di successioni e donazioni.
È interessante notare inoltre come la norma di chiusura della disciplina della revocazione, l’art. 809 c.c., offre uno spunto per lo studio di particolari fattispecie donative. Infatti, le norme che regolano la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, ai sensi dell’art. 809 c.c., sono applicabili anche ad atti di liberalità diversi dalla donazione diretta, delineata dall’art. 769 c.c.
La seconda parte della trattazione, partendo dall’irrevocabilità e dalla natura contrattuale della donazione (che consentono di cogliere la sostanziale differenza di quest’ultima rispetto ai testamenti, che sono liberamente revocabili a cura del disponente), mira ad affrontare un’ulteriore problematica, quella della convenienza della stipula di un contratto di donazione oppure della redazione di un atto testamentario, sotto il profilo della rapidità e sicurezza nella circolazione dei beni giuridici. Prima di affrontare tale aspetto è utile però volgere l’attenzione alle modalità dell’esercizio dell’azione di revocazione, ai casi di legittimazione ad agire e ai termini rispettivamente previsti per il rimedio della revocazione per ingratitudine e della revocazione per sopravvenienza di figli. Infatti tale approfondimento consente di valutare le differenze che contrassegnano la revocazione della donazione rispetto alla revoca del testamento e permette di porre a confronto la tutela assegnata dalla legge per il donante e quella predisposta invece per il donatario, nonché quella prevista per i terzi.
Ovviamente, nell’affrontare la questione della maggiore o minore convenienza della donazione rispetto al testamento, non è possibile trascurare che la legge assegna una particolare tutela al donante, e il fatto che, nonostante si parli di irrevocabilità della donazione, sia comunque consentito al donante, seppure nei casi previsti dalla legge, di esercitare una sostanziale facoltà di revoca.
Al termine della trattazione si mira ad evidenziare come nella donazione, nonostante sia un atto di liberalità, non sia totalmente estranea l’idea dello scambio contrattuale. In particolare, attraverso la figura della donazione mista, è possibile dare conto di una particolare tendenza presente nel nostro ordinamento, vale a dire quella dell’oggettivazione dello scambio.
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