Statuto della Fondazione Paolo Guglielmetti

Articolo 1 –

FONDAZIONE

Per volontà della Signora Aurora Granito in Guglielmetti e  dell’Ing. Giovanni Guglielmetti  è costituita la “FONDAZIONE PAOLO GUGLIELMETTI PER GLI STUDI GIURIDICI E NOTARILI – ONLUS”.

La Fondazione intende perpetuare il ricordo ed onorare il nome di Paolo Guglielmetti, studente della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di Napoli Federico II, strappato alla vita mentre concludeva i suoi promettenti studi giuridici.

Articolo  2 –

SEDE
 
La Fondazione ha sede in Napoli, alla Traversa Sanseverino, 3/C all’Arenella

Articolo  3 –

SCOPO

Scopo della Fondazione è l’approfondimento e la diffusione della cultura giuridica, con particolare riferimento alle tematiche del diritto civile, notarile e del lavoro, attraverso :

Svolgimento di programmi di ricerca nei vari settori giuridici,delle scienze umane, sociali e della Comunicazione

Promozione di studi e ricerche nei vari settori giuridici, che contribuiscano  all’arricchimento del patrimonio giuridico nazionale ed europeo, in armonia con le esigenze del territorio Campano

Iniziative di sostegno e solidarietà sociale, quali premi, borse di studio, prestiti d’onore, sussidi agli studenti privi di mezzi finanziari, laureandi e laureati, in particolare della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, che manifestino attitudine e passione per la ricerca.

Promozione di iniziative che favoriscano l’inserimento dei laureati in Giurisprudenza nel mondo delle professioni, nell’ottica dello sviluppo sociale del territorio.

Diffusione della cultura giuridica attraverso manifestazioni pubbliche con finalità culturali, scientifiche e professionali, convegni e congressi, pubblicazioni anche informatiche di opere giuridiche meritevoli, iniziative editoriali anche informatiche, attività di formazione nel campo del diritto e delle professioni ad esso collegate.

Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la formulazione e la gestione di servizi connessi all’attività giuridica
Promozione ed associazione ad iniziative con enti, università, associazioni  e fondazioni italiane ed estere, che perseguano scopi similari

La Fondazione non persegue scopi di lucro.

Svolge ogni altra attività connessa agli scopi qui indicati.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate, salvo che non siano strettamente connesse con gli scopi istituzionali. Al fine del perseguimento delle sue attività e di tutte quelle ad esse strumentali, la Fondazione può compiere qualsiasi attività immobiliare, mobiliare ed economico-finanziaria, con tutti gli atti  e le operazioni necessarie e/o opportune.

Articolo 4 –

PATRIMONIO-RENDITE-ELARGIZIONI

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni indicati all’art.3 dell’atto costitutivo.

Tale patrimonio rappresenta il
Fondo di dotazione della Fondazione.

Al fine di proteggere l’integrità del Fondo di Dotazione, è fatto obbligo agli Amministratori di costituire, alla voce passività, un “ fondo di salvaguardia del patrimonio”, alimentato, annualmente, dagli eventuali avanzi dell’esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ( CdA) provvede all’investimento del patrimonio nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Il Patrimonio è incrementato con donazioni , eredità ed  elargizioni di quanti  desiderino  potenziare la struttura economica della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi derivanti :

dal reddito  dell’investimento del proprio patrimonio

da elargizioni, lasciti, eredità destinate alle attività correnti

da contributi di enti pubblici o privati e di agenzie nazionali e internazionali destinati alle attività proprie della fondazione.

dai proventi derivanti dalla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, per l’erogazione di particolari consulenze e servizi attinenti le attività statutarie

dalla riscossione di compensi per “diritti di autore”, conseguenti a pubblicazioni scientifiche ed attività editoriali.
dalle eventuali quote annuali riscosse da soggetti partecipanti o sostenitori

da tutte le attività di raccolta fondi che si ritengano opportune

Essi confluiscono nel
Fondo di Gestione della Fondazione.

Le elargizioni effettuate senza specifica destinazione possono dal Consiglio di Amministrazione essere destinate al Fondo di Dotazione , per il potenziamento patrimoniale  oppure al Fondo di Gestione, per il conseguimento di programmi annuali.

Gli  avanzi di gestione confluiscono nel Fondo Riserve Patrimoniali, a copertura di eventuali disavanzi successivi.
Nel caso di co-finanziamenti pubblici o/e privati, per progetti specifici, gli Amministratori  sono obbligati alla compilazione di una contabilità separata.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs  4 dicembre 1997 n. 460.

E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire,  anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo  5 -

ORGANO AMMINISTRATIVO E CARICHE INTERNE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione   composto da
nove  membri, da scegliersi con i criteri che seguono :

A -  quattro Consiglieri vengono designati dai membri fondatori della Famiglia Guglielmetti e, successivamente, dai discendenti in linea retta dei fondatori.

B – due Consiglieri sono componenti di diritto del Consiglio : il Preside ed uno degli ordinari titolari della Cattedra di Diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II ;  essi durano in carica fino a quando conservano le rispettive qualifiche.

C – un Consigliere è scelto dal Consiglio tra i professionisti premiati con il premio di laurea “Paolo Guglielmetti”.

D - i rimanenti due Consiglieri sono scelti dal Consiglio tra i rappresentanti degli Ordini professionali o delle associazioni di categoria o delle istituzioni pubbliche del territorio campano.

La durata dell’incarico di Consigliere è di
tre anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

Espressione del Consiglio sono : il Presidente, la cui designazione spetta ai membri fondatori della famiglia Guglielmetti o ai discendenti in linea retta, il Vice-Presidente,il Direttore scientifico, il Tesoriere ed il Segretario, le cui designazioni spettano al Consiglio.

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, può istituire la carica di Direttore operativo della Fondazione, attribuendogli specifiche deleghe.

La durata di tutte le cariche  è di
tre anni, rinnovabile.

Al Direttore scientifico compete la formulazione del piano culturale della Fondazione (art. 6) e l’apporto delle conoscenze scientifiche richieste per la formulazione e lo svolgimento dei progetti. Il Tesoriere amministra i flussi di cassa della Fondazione, nei limiti delle deleghe rilasciate dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione  attribuisce, annualmente, le qualifiche di:

Partecipanti, Sostenitori e Benemeriti.

Sono FONDATORI  i Sigg. Giovanni Guglielmetti, Aurora Granito, Luigi Labruna, Carmine Donisi, Sabatino Santangelo, Roberto Guglielmetti.
La durata della qualifica è a vita.

Sono
PARTECIPANTI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alle attività della Fondazione , contribuiscono al sostegno della medesima attraverso idee, proposte e suggerimenti , divulgano le motivazioni delle iniziative della Fondazione.

Sono
SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al sostegno della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante o Sostenitore è attribuita dal Consiglio i Amministrazione, su proposta di almeno due Consiglieri. La durata della qualifica è annuale. Il Consiglio può deliberare l’entità di una quota annuale di contribuzione per i Partecipanti e per i Sostenitori.

Sono
BENEMERITI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che , nel sostegno alla Fondazione, si distinguono per l’alto livello e la continuità del proprio contributo culturale o materiale.

La qualifica di Benemerito è attribuita  dal Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime dei Consiglieri. La durata della qualifica è a vita.

Articolo 6 –

POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Ad esso compete ogni potere per l’Amministrazione della Fondazione, per la gestione del patrimonio e delle entrate annuali ed infine per la ripartizione delle somme annualmente disponibili in rapporto alle varie finalità in cui si articola lo scopo della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione redige entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti  e provvede alla sua approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’osservanza degli scopi, elabora il programma culturale della Fondazione, curandone la realizzazione.

Per la concretizzazione di singole iniziative rientranti nel programma, il Consiglio può delegare singoli membri.

Delibera le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole di almeno
sette dei suoi membri e le sottopone alle Autorità di controllo per la relativa ratifica.

Per la concretizzazione di singole iniziative rientranti nel programma, il Consiglio può delegare singoli membri.
 
Articolo 7 –

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, con le modalità informative correnti, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Per particolari urgenti necessità, motivate dal Presidente, i giorni di preavviso potranno essere ridotti. L’invito dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto,  partecipanti, sostenitori, benemeriti, amministratori, tecnici, esperti e personalità del mondo giuridico ed istituzionale.

Articolo  8 -

RIUNIONE DEL CONSIGLIO E DELIBERAZIONI

Le riunioni del CdA sono valide se è presente , in prima convocazione, la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.

In caso di parità di voti ha peso determinante il voto di chi presiede.

Articolo  9 -

VERBALIZZAZIONI

I verbali delle deliberazioni del CdA sono trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e  vidimate da un notaio e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta , salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Il CdA, ove ne ravvisi la necessità, previa vidimazione, potrà porre in uso altri libri anche contabili.

Articolo  10 -

IL PRESIDENTE

Il Presidente del CdA è il Presidente  della  Fondazione.

Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:

convoca il Consiglio e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze

firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l’esplicitazione degli affari che vengono deliberati

sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione

cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario

provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie

adotta in casi di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo entro trenta giorni al Consiglio

redige la relazione annuale, che accompagna il rendiconto economico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, il quale legittimerà nei confronti di terzi la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione “ in sostituzione del Presidente impedito “ o di altro similare. 

Articolo 11 -

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio.

I Revisori durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Collegio dei Revisori viene nominato dai Fondatori.

Articolo 12 -

L’ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale sarà concesso il riconoscimento di cui all’art. 12 del codice civile
 
Articolo 13 -

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L’estinzione della Fondazione, per le cause previste dall’art. 28 del c.c.. comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

Articolo 14 -
DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 190 legge 662/96, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 15 -

RINVIO

Per tutto quanto non previsto trovano applicazione le norme del codice civile in materia