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dott.ssa Federica Festa
Diritti della persona e trattamenti sanitari obbligatori
Relatore Ch.mo Prof. Carmine Donisi
Il nostro ordinamento riconosce il diritto alla salute nel co.1 dell'art.32 della Costituzione definendolo come un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
Nonostante questo solenne riconoscimento, il diritto alla salute per molti anni rimane misconosciuto o interpretato in modo riduttivo in quanto ricondotto alla categoria dei diritti sociali: inteso in tal senso esso acquisiva una rilevanza essenzialmente pubblicistica ed era teso prevalentemente alla soddisfazione di un interesse collettivo non individuale, mentre, nei confronti dell’individuo esso era degradato a mero interesse protetto o addirittura ad interesse di fatto.
La Corte costituzionale, con sentenza n.88 del 1979 ha ribaltato tale prospettiva affermando che l’art.32 riconosce il diritto alla salute “come diritto fondamentale dell’individuo, diritto primario ed assoluto, pienamente operante nei rapporti tra privati" con il conseguente riconoscimento della sua doppia faccia, sociale e libertaria.
Di pari passo con l’evoluzione storica del diritto alla salute si è avuto oltre che un ampliamento delle situazioni soggettive riconducibili al diritto stesso, anche il riconoscimento della possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico, danno, cioè, al bene-salute in sè e per sè considerato a prescindere da ogni valutazione in termini di diminuzione della capacità lavorativa.
Una volta riconosciuto il diritto alla salute come diritto fondamentale, a cui si può attribuire la qualifica di diritto soggettivo, lo studio passa ad analizzare la sua natura di diritto disponibile, giungendo, attraverso l’analisi combinata delle norme costituzionali e della disciplina in vigore in materia, alla conclusione che il diritto alla salute, in linea di principio, e tranne nei casi espressamente previsti dalla legge in cui viene in gioco la salvaguardia della salute collettiva (cioè i casi dei trattamenti sanitari obbligatori ex art.32, co.2), è disponibile. La prova di tale assunto viene rinvenuta nello stesso art.32, co.2, il quale stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La limitazione del diritto di autodeterminazione si giustifica, dunque, solo nelle ipotesi in cui un preminente interesse della collettività, avente ad oggetto la salute collettiva e non un altro generico interesse collettivo, imponga all’individuo una sorta “responsabilizzazione solidaristica“, avente la sua radice nel disposto delle art.2 della Costituzione, e giustifichi, per tale via l’imposizione del trattamento.
Una volta fissati questi principi di base, il lavoro passa in rassegna tutti i casi di trattamenti sanitari, obbligatori imposti dal nostro ordinamento, valutando la loro legittimità sulla base del dettato costituzionale nonchè le problematiche legate alla eventuale coattività del trattamento e alla compressione di diritti della personalità quali il diritto alla libertà personale, nonchè evidenziando i profili di natura risarcitoria scaturenti dai danni causati da TSO ed ipotesi di “obiezione di coscienza“ ai trattamenti stessi.
Le conclusioni dell’analisi evidenziano che la legislazione che, nel nostro Paese, impone trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, a causa del condizionamento dovuto alla progressione dei principi etici alla base delle normative di volta in volta emanate, risulta caratterizzata da un’assoluta mancanza di uniformità: le norme attualmente in vigore spesso presentano elementi di incoerenza e contrarietà non solo rispetto ad altre leggi che impongono TSO, ma anche ai principi costituzionali che tutelano altri diritti fondamentali (ad es. la libertà religiosa, di insegnamento scientifico o di educazione della prole).
La conclusione a cui si giunge è che, posta la necessità di una legge che riordini l’intera materia, la strada da seguire in un ordinamento veramente rispettoso dei diritti dei singoli, dovrebbe essere quella di ricorrere solo in via eccezionale ai TSO e solo dopo che ne sia stata dimostrata la piena legittimità, necessità ed utilità: se tali requisiti non sussistono il trattamento può essere solo volontario, anche se, magari, accompagnato da adeguate campagne d’informazione che convincano la popolazione dell’utilità del provvedimento e del conseguente dovere, in virtù del principio solidaristico espresso nell’art.2 Cost., di sottoporvisi.
L’altra considerazione che consegue, inevitabilmente, allo studio effettuato è che il problema del rapporto tra TSO e tutela dei diritti fondamentali è di notevole delicatezza, oltre che sotto il profilo morale e sociale, anche sul piano strettamente giuridico; i principali problemi possono essere risolti sulla base dei principi generali che si evincono non solo dalla chiara dizione dell’art.32 della Costituzione, ma anche dal complesso delle norme costituzionali attinenti ai diritti dei cittadini; ciò è tanto più significativo se si pensa che la stessa variabilità ed elasticità del concetto di salute, sia individuale che collettiva, lascia presagire che la norma dell’art.32 Cost. avrà in futuro notevoli applicazioni e che, pertanto, si porranno gravi problemi di tutela della persona.
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