Archivio tesi premiate

dott.ssa Francesca Lavezza
Il danno da inquinamento elettromagnetico

Relatore Ch.mo Prof. Carmine Donisi

L’elettrosmog, quale fattore di inquinamento ambientale in grado di incidere negativamente sulla salute delle persone esposte, sta assumendo connotati sempre più specifici e rilevanti, dando luogo ad un conflitto a più fronti, dove le problematiche appaiono particolarmente complesse, essendo in gioco enormi interessi. Settori in grande espansione, quello delle telecomunicazioni, e settori tradizionalmente strategici, quello dell’energia, non sembrano disposti a fare i conti con le necessità, inevitabilmente costose, della tutela dell’ambiente e della salute. L’allarme scatta quando gli studi epidemiologici mostrano un eventuale - probabile rischio per la salute umana derivante da una incontrollata esposizione della popolazione e dei lavoratori alla continua emissione di onde elettromagnetiche, generate dall’attivazione di elettrodotti, di antenne trasmittenti, di ripetitori per la telefonia mobile, di elettrodomestici , ecc Ma, quali sono i possibili rischi cui è esposta la salute umana ? Gli unici danni biologici ufficialmente riconosciuti, come sottolineato nel capitolo secondo, sono correlati con gli effetti termici delle radiazioni non ionizzanti, derivanti, cioè, dal riscaldamento a livello locale del sistema con cui queste ultime interagiscono. Negli ultimi tempi, tuttavia, la comunità scientifica rivolge sempre maggiore attenzione ai c.d. effetti non termici della radiazione elettromagnetica, vale a dire quegli effetti, che, pur non traducendosi in un incremento di temperatura significativo, potrebbero sortire dannose conseguenze. Tuttavia il problema dei possibili effetti a lungo termine dell’esposizione a campi elettromagnetici è, dal punto di vista scientifico, tuttora aperto. L’assenza di un quadro coerente di indicazioni epidemiologiche e biologiche non consente di stabilire una chiara e convincente relazione di causa ed effetto tra alcun tipo di esposizione e alcuna forma di tumore. E’ necessario fornire, comunque , chiare e tempestive motivazioni di scelte puramente cautelative per evitare che vengano interpretate come un’implicita ammissione di pericolosità, aumentando ulteriormente le preoccupazioni e le tensioni dei non esperti, dal momento che è la percezione del rischio che influenza l’atteggiamento psicologico verso i campi elettromagnetici e gli apparati che li generano, con possibili conseguenze anche alla salute . Quindi, al fine di evitare inutili allarmismi, è compito della letteratura scientifica fornire al pubblico una corretta e completa informazione . Pertanto, non essendoci certezze scientifiche in merito agli effetti biologici su indicati, è opportuno applicare il principio cautelativo ,in base al quale nel campo della salute pubblica e dell’ambiente, bisogna intervenire prima che la scienza dimostri con certezza gli effetti nocivi derivanti dall’interazione umana con fenomeni inquinanti sospetti . Un criterio protezionistico, universalmente accertato, deve, perciò, indurre all’eliminazione o, quanto meno, alla riduzione delle esposizioni indebite, intendendo con tale termine tutte quelle che non siano giustificate da un adeguato beneficio. Una politica dei siti ed una riduzione generalizzata delle potenze di emissione dovrebbero mirare a un ottimizzazione dell’impatto globale, con un adeguato bilanciamento delle esigenze sanitarie, ambientali e socioeconomiche. Di fronte ad una problematica di notevole rilievo sociale, quale l’inquinamento elettromagnetico, che investe anche rilevanti interessi economici, si versa ancora in una fase interlocutoria nel settore della ricerca scientifica( in quanto sperimentazioni in materia, non sono, in numero e tipologia, sufficienti a stabilire con certezza l’insorgenza di danni biologici dovuti a esposizioni ai campi elettromagnetici, necessitandosi, perciò, di ulteriori ,accurati approfondimenti), inoltre si assiste anche ad una situazione di staticità parlamentare . Generalmente, nelle materie che non hanno ancora avuto o che attendono una disciplina specifica, la giurisprudenza tende a svolgere un “ruolo suppletivo” per tutelare gli interessi che si assumono lesi. Se, in un primo momento, i giudici respingevano le azioni cautelari richieste a tutela del diritto alla salute contro le emissioni elettromagnetiche, non riuscendo a provare il nesso di causalità (la correlazione tra l’esposizione ai campi elettromagnetici ed il pregiudizio per la salute), in seguito si è registrato un mutamento di posizione. Si privilegia, quindi, l’esigenza di tutelare il diritto alla salute, ora indirettamente, riconoscendo il diritto alla vivibilità dell’ambiente residenziale e alla qualità della vita, (includendo nel valore di “bene ambientale” ogni elemento determinativo della qualità della vita e quindi la salute), ora direttamente, laddove ritenendo che l’interesse primario alla salute debba considerarsi prevalente rispetto ad ogni altro, sia pure giuridicamente protetto. Pertanto, nel dubbio nascente dal contrasto tra pareri scientifici, non è lecito che alcuni cittadini siano esposti ad un pericolo che ,pur non quantificabile, appare probabile. Devono essere, quindi, i principi etici a sovrintendere alle scelte dell’uomo di fronte alla crescita esponenziale del progresso tecnologico con tutte le implicazioni che esso comporta in termini di nascita di nuovi rischi per la salute. Si attende, perciò, con ansia l’emanazione della leggeÐquadro sull’esposizione ai campi elettromagnetici, auspicando che essa possa offrire un punto saldo di riferimento per i giudici investiti di questioni concernenti l’inquinamento elettromagnetico e garantire una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale eliminando, in tal modo le disparità di trattamento che possono derivare da una pluralità di leggi regionali . Intanto, nell’attesa dell’approvazione della suddetta legge in materia di inquinamento elettromagnetico, ci si chiede se si possa applicare alla fattispecie dell’elettrosmog la disciplina concernente il danno ambientale prevista dalla legge n. 349/86 e successivamente integrata dagli artt. 17 , D. Lgs. n.22/97 e 58 D.Lgs n.152/99. Attualmente, le questioni concernenti l’inquinamento elettromagnetico riguardano un eventuale probabile rischio di danno alla salute(ci si muove sul piano del probabile e non della certezza) che, in quanto oggetto di un il diritto primario e fondamentale, deve essere tutelato dall’ordinamento senza dover attendere che il pericolo si concretizzi in danno effettivo. Poichè ex atr. 18 L.349 /1986 si ritiene che rientri nel concetto di “bene ambientale” ogni elemento determinativo della qualità della vita e che la salute ne è un elemento fondamentale, considerando che l’ambiente nella sua duplice accezione, di habitat naturale dell’uomo (rapporto di mutua aggressione tra l’uomo e la natura) e di paesaggio, è danneggiato dall’inquinamento elettromagnetico, ci sembra che non dovrebbero sussistere problemi nell’applicare la disciplina dettata per il danno ambientale all’ipotesi di elettrosmog. Allo stesso modo dovrebbe potersi estendere all’inquinamento elettomagnetico la disciplina contenuta nel decreto del 1997, che, nel definire il “sito inquinato”, evidenzia che ciò che rileva non è la sussistenza di un evento di danno all’ambiente, ma è sufficiente che le contaminazioni o le alterazioni siano tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente. Inoltre, ai fini del decreto in questione, è inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione risulti superiore ai valori di concentrazione limite accettabili dal regolamento. Questa ulteriore specificazione, può indurci a ritenere che la pericolosità che deriva dal superamento dei limiti è presunta dal legislatore. Infatti, il superamento di uno solo dei valori di concentrazione, potrebbe, in concreto, non determinare alcun pericolo per la salute pubblica o l’ambiente; rilevando, a tal fine, una serie di fattori ,da verificare caso per caso, quali ad esempio il tipo di sostanza inquinante, l’entità del superamento, la facilità di diffusione, (in relazione alle matrici ambientali), la localizzazione del sito, ecc... La presunzione di pericolosità sembra confermata, altres“, dalle disposizioni del regolamento che ammettono, in determinati casi, la possibilità che in un sito permangano valori di contaminazione superiori a quelli previsti, purchè sia comunque garantita la tutela ambientale e sanitaria. In tal modo, l’espressione “sito inquinato” che viene spesso utilizzata nel regolamento n. 471/99 (per indicare un sito nel quale sono stati superati i livelli di contaminazione accettabili) in realtà, non rappresenta una situazione reale e concreta di danno, ma solo una presunzione di pericolo di danno alla salute pubblica e all’ ambiente. L’irrilevanza del danno all’ambiente e la previsione di un pericolo solo presunto per la salute pubblica e l’ambiente, inducono a ritenere che l’evento (tipizzato nell’art. 17) rilevante ai fini della responsabilità civile, è il Òsuperamento dei limiti di contaminazioneÓ; Tale evento (inteso come fatto, accadimento materiale) è l’unico, in realtà, che rileva ai fini della esigibilità degli obblighi risarcitori della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, costituendo, invece, il pericolo (o l’eventuale danno) per la salute pubblica e l’ambiente, solo l’effetto dell’evento tipizzato. In conclusione, la fattispecie di cui all’art. 17, in relazione al decreto n. 471/ 99, non può considerarsi norma ÒspecialeÓ rispetto all’art.18, legge n. 349/86, in quanto non disciplina un’ipotesi di danno ambientale ma costituisce una fattispecie autonoma e distinta dalla prima, che anticipa la responsabilità civile ad un momento antecedente al danno ambientale, svolgendo, in tal senso, una funzione preventiva. Quindi, perchè non applicare la disciplina dettata in materia ambientale anche all’ipotesi di inquinamento elettromagnetico?

-----------------------------
Le tesi e le pubblicazioni sono di proprietà degli autori e protette dai diritti d’autore. La loro consultazione integrale , con possibilità di contatti diretti con gli autori, è consentita agli iscritti al Forum della Fondazione Paolo Guglielmetti. Per le modalità di iscrizione, consultare la pagina Il Forum della Fondazione.