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dott. Massimo Argiró
Attività notarile e illecita concorrenza

Relatore: Ch.mo Prof. Raffaele Rascio

L'ordinamento notarile italiano è inserito in un inevitabile processo evolutivo, dettato dalla particolare realtà storica e geografica cui esso stesso appartiene. Modellata sul notariato di tipo c.d. latino, la funzione notarile esercitata all'interno del nostro ordinamento finisce per essere spesso stimolata da quella espletata all'interno dei Paesi ad esso più vicini, attraverso una spontanea, costante e soprattutto proficua opera di confronto. Da qui, l'esigenza di operare quella necessaria riqualificazione della funzione notarile. La tesi evidenzia l'emersione, all'interno dell'anima bivalente che la caratterizza, della sua componente certamente più originale, quella cioè liberale e professionale, la quale è andata, in modo lento ma deciso, sempre più affermandosi anche a danno di quella strettamente pubblicistica e convenzionale . L'affermazione della natura libero-professionale del notaio ed, in particolare, la sua probabile qualificazione in termini di debitore di mezzi, ha spinto ad avviare un'indagine in ordine alla compatibilità della disciplina codicistica contemplata dagli artt.2222 e ss. C.C. con l'esercizio della funzione notarile, nonchè in ordine all'applicabilità della innovativa disciplina relativa alla società tra professionisti (ci si riferisce, in particolare, al D.Lgsl. 2 febbraio 2001, recante norme sull'esercizio della professione forense in forma societaria), già propria della cultura giuridica tedesca (Partnerschaft), francese (Sociètè d'exercise liberàl), spagnola ed inglese (Partnerschip), in ordine alla costituzione di una figura generale di Stp ed ai più recenti orientamenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato. Particolare attenzione è stata prestata alla disciplina relativa alla materia concorrenziale (e specialmente alla fattispecie del "recapito", della quale è stata offerta un attenta ricostruzione storica ed un'originale lettura interpretativa), la quale trova all'interno dell'ordinamento notarile il proprio fondamento nell'art.147 della legge n.89 del 1913 e nell'art.14 del R.D.L.1666 del 1937, e ciò non soltanto per la rilevanza che l'ordinamento giuridico attribuisce alle regole di diligenza ex art.43, 1° co., C.P., ed ex artt.1374 e 2230, 2° co., C.C., ma specialmente per il peculiare valore giuridico che caratterizza le norme del "codice deontologico" notarile, approvato dal C.N.N. con la delibera n.1188 del 1994, in forza della legge n.220 del 1991; quest'ultima ha attribuito, infatti, all'organo maggiormente rappresentativo della categoria, il delicato compito di "elaborare" dei "principi" di deontologia professionale i quali rappresentano, diversamente dalle norme regolatrici della condotta degli altri ordini professionali (si pensi alla professione medico-sanitaria e a quella forense), una fonte normativa autonoma, in quanto autorizzata dalla stessa legge dello Stato e dalla quale soltanto sembra ripetere la propria efficacia vincolante. Al riguardo, si è analizzata la riserva di legge di cui all'art.97 Cost., il peculiare rapporto esistente tra le fonti normative proprie dell'ordinamento notarile e le fonti dell'ordinamento giuridico generale (con specifico riguardo all'operatività del principio della gerarchia delle fonti), nonchè le possibili relazioni intercorrenti tra le differenti norme all'interno dell'ordinamento notarile stesso. Il profilo concorrenziale, il quale rappresenta sia il discrimen primo della figura notarile rispetto a qualsivoglia pubblico ufficiale o organo amministrativo dello Stato, sia, ad un tempo, una delle ragioni determinanti della collocazione giuridica della natura del notaio nel più ampio genus dei liberi professionisti, assume rilevanza anche in ordine all'esigenza di assicurare il rispetto del principio, di chiovendiana memoria, della effettività della tutela giurisdizionale, il quale sembra peraltro assumere risvolti differenti a seconda del particolare bene che, di volta in volta, costituisce oggetto di valutazione. Sul punto, si è avuto modo di segnalare, nel corso dell'elaborato, che, accanto al profilo prettamente interno o di categoria, ove la tutela del notaio soggetto a concorrenza illecita è assicurata dalla diretta applicabilità dell'art.2043 C.C., e non anche negli artt.2598 e ss. C.C., attesa l'evidente differenza sia strutturale che ontologica delle norme in esame, occorreva individuare una disciplina idonea ad assicurare l'esatta osservanza dei fondamentali principi della leale concorrenza e, quindi, a salvaguardare quegli interessi e quei diritti di cui la clientela fruitrice del servizio medesimo è legittima depositaria. Ciò in forza della superficialità ed insufficienza della disciplina anticoncorrenziale nazionale, specialmente di fonte costituzionale, atteso da un lato l'evidente carattere anfibologico dell'art.41 Cost., che ne rende indeterminato il suo nucleo politico centrale, impedendone così un'agevole analisi esegetica, e dall'altro il suo limitato effetto di assicurare unicamente la sola dimensione verticale dell'iniziativa economica privata. Si è quindi analizzata la concreta applicabilità, sia pur in via analogica, della disciplina antitrust contenuta negli attuali artt.81 e 82 del Trattato U.E. e nella legge 287 del 1990, alla concorrenza illecita posta in atto dai notai nell'esercizio di quelle attività aventi natura squisitamente professionale (ex plurimis, specialmente nell'espletamento dell'attività di pura consulenza). Ciò, soprattutto alla luce tanto delle opinioni manifestate dalla più recente ed autorevole dottrina (avallate, peraltro, da una sempre meglio definita giurisprudenza comunitaria, nonchè da espressi interventi dall'Antitrust) in ordine alla piena equiparazione della figura del professionista a quella dell'imprenditore, quanto dell'evidente constatazione della perfetta identità dei diritti oggetto di tutela nei confronti dell'esercizio di qualsivoglia attività economica, sia essa di natura professionale od imprenditoriale, che sia ispirata ad un regime di libera concorrenza, quali, più precipuamente, la libertà di scelta, da parte dell'ampia categoria dei clienti-consumatori, tanto della persona del professionista quanto della prestazione professionale a condizioni economiche e giuridiche favorevoli. L'affermazione di una siffatta applicazione normativa ha pertanto condotto a valutare anche l'operatività del limite generale della concreta applicabilità tecnica e del limite speciale della effettiva "compatibilità", più volte segnalato dalla Corte di Giustizia C.E., con l'attività professionale di riferimento, ed ha inoltre suscitato l'importante interrogativo in ordine all'individuazione dell'Autorità chiamata ad assicurare e garantire la salvaguardia delle regole della lecita concorrenza da parte dei notai professionisti, pur sempre nel pieno rispetto dei principi fondamentali della indipendenza e della autonomia sottesi all'ordinamento giuridico notarile.

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