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dott.ssa Vincenza Agnese
La causa "concreta"

Relatore: Ch.mo Prof. Raffaele Rascio

La letteratura giuridica italiana nell'offrire il proprio contributo alla elaborazione del concetto di causa nel negozio giuridico palesa un grave contrasto di opinioni nell'attribuire un significato univoco e al contempo utile ad un termine che si presta ad un'indiscussa pluralità di interpretazioni. Si tratta come sagacemente rilevava il Giorgianni già nel 1960 "di un cantiere in fecondo movimento nel quale nuovi materiali affluiscono incessantemente per alimentare lo sforzo di costruzione di un edificio che pur poggiando su solide e vetuste fondamenta, non riesce ad assumere ancora un netto contorno malgrado la maestria degli architetti e la pregiatezza dei materiali". Nel corso della dissertazione in oggetto, una volta analizzato il substrato ideologico-culturale attraverso il quale si è pervenuti all'accoglimento nel nostro Codice Civile del 1942 di una nozione di causa intesa quale funzione economico-sociale, si è giunti ad un significativo rifiuto della cennata nozione, evidenziando da una parte la sua insoddisfacenza, dall'altra l'utilità del ricorso ad una concezione di causa intesa quale ragion pratica dell'operazione contrattuale posta in essere: ciò in quanto ogni astratto riferimento ad una causa tipica preclude qualsiasi considerazione della realtà viva di ogni singolo contratto, vale a dire degli interessi concreti perseguiti dalle parti. Ed è appunto avendo riferimento alla causa concreta che risulta agevole spiegare il perchè se una causa é già astrattamente determinata per ogni tipo di contratto una vendita, ad esempio, possa avere una causa illecita e come la causa tipica rimanga estranea ai contratti innominati se non si voglia ricondurre artificiosamente tutti i contratti atipici ai modelli legali. Tenendo conto della causa concreta che il contratto è diretto a perseguire è possibile valutare la meritevolezza sociale dell'operazione contrattuale. E' la causa concreta che rileva come criterio di interpretazione, di qualificazione, di adeguamento del contratto. Ancora, il collegamento negoziale e la conseguente connessione della sorte di un contratto a quella di un altro possono essere solo colte avendo riferimento alla causa concreta: ed è essa infatti che consente un effettivo accertamento dell'unitario regolamento di interessi a dispetto della pluralità dei contratti che risultano avuto riguardo alla causa intesa come funzione economico-sociale. E -ultimo ma non ultimo- è solo avendo riguardo agli interessi realmente perseguiti dalle parti che una sorta di muto ma ingombrante antagonismo con i motivi, per quanto concerne sia la loro rilevanza che la loro incidenza sul momento funzionale del negozio sembra, per incanto, svanire: all'uopo argomenti piuttosto interessanti possono desumersi dall'istituto della presupposizione. Le cennate argomentazioni sono tutte corroborate da un significativo riscontro giurisprudenziale.

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