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dott. Carlo Carbone
"La responsabilità civile del notaio"
Relatore: Ch.mo Prof. Raffele Rascio
La legge 16 febbraio 1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), all’articolo 1 definisce il notaio “pubblico ufficiale” istituito per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà e attribuire ad essi pubblica fede, ponendo in risalto l’aspetto “pubblicistico” della figura notarile, senza considerare la sua condizione di “libero professionista”.
A queste due qualifiche : pubblico ufficiale e libero professionista, corrispondono le attività che il notaio può svolgere: la pubblica certificazione e la prestazione d’opera intellettuale.
In una certa dottrina prevale l’aspetto pubblicistico; altri pongono l’accento sulla qualifica di professionista. Alcuni hanno qualificato il notaio come “ufficiale di diritto privato”: un pubblico ufficiale non in senso statuale, che coopera alla redazione di un atto in cui si rappresenta una volontà privata. Altri sostengono che c’è un rapporto così stretto tra le due funzioni da impedire che una delle due si possa considerare prevalente: è vero che l’oggetto della funzione notarile, inteso come l’indagine della volontà delle parti allo scopo di fornire ad esse lo strumento più idoneo, legalmente ed economicamente, per il raggiungimento degli effetti di tale volontà - potrebbe sussistere anche senza la facoltà di attribuire allo strumento stesso la pubblica fede, ma il notaio può svolgere tale funzione proprio ed esclusivamente nella qualità di pubblico ufficiale.
La rilevanza attribuita all’una o all’altra delle due qualifiche incide sulla natura e sui limiti della responsabilità del notaio.
Possiamo infatti considerare due titoli di responsabilità: uno, nei confronti delle parti, il più immediato ed evidente, di natura contrattuale. La Cassazione (sent. 23 giugno 1979 n. 3520 in Mass. Giur. It. 1979, 873) ha definitivamente affermato che “la responsabilità del notaio per colpa nell’adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura esclusivamente contrattuale, in quanto, pur essendo tenuto a una prestazione di mezzi e non di risultato, egli deve disporre ed impegnare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, sicchè la sua opera (…) deve estendersi ad una attività preparatoria adeguata”. Questa sentenza è stata un punto fermo nello studio della responsabilità civile del notaio: da essa si sono fatti discendere principi fondamentali in materia di attività preparatoria (si pensi al caso delle cd visure ipocatastali, sent. 15 giugno 1999 n. 5946 in Riv. Not. 2000, II, 136 con nota di G. Casu), di “cura” degli effetti dell’atto (le trascrizioni, la puntualità degli adempimenti successivi all’atto), di “colpa” nella prestazione della sua “opera intellettuale”, verso le parti e verso i terzi, di prescrizione dell’azione (atteso che si tratti di responsabilità contrattuale, prescrizione decennale).
Ma si può configurare anche un secondo titolo di responsabilità di natura extracontrattuale verso chi, pur non avendo rapporti contrattuali con il notaio, sia destinatario degli effetti dell’atto, in quanto l’opera del notaio comprenderebbe l’obbligo di curare che le disposizioni producano i loro fisiologici effetti nei confronti di tutti coloro che da tali disposizioni siano riguardati. Questa tesi è molto discussa dalla dottrina “contrattualistica”, che esclude un principio del “neminem laedere” a carico del notaio, in omaggio al criterio di “misura che pervade l’istituto giuridico del risarcimento”(De Cupis). Ma è stata ribadita dalla dottrina “intermedia” di Cattaneo, D’Orazi Flavoni, Angeloni, dalla Cassazione (Sent. 25 ottobre 1972 n. 3255, in Vita Notarile 1973, 196; e sent. 11 maggio 1956 n. 1656 in Vita Not. 1957, 699) che ha considerato coloro “la cui utilità o il cui danno possono dipendere dalla regolarità dell’attività del notaio”, e dalla giurisprudenza di merito che è giunta a decidere (Trib. Napoli 5 dicembre 1975 in Giust. Civ. 1976, I, 778) che il notaio deve risarcire i danni a tutti i terzi danneggiati da una omessa trascrizione. Il tutto nel rispetto di un nesso di causalità.
Questa trattazione si attesta in particolare sulla natura di detta responsabilità, sulla funzione del notaio nell’attuale ordinamento, e sui più discussi casi di responsabilità, considerando i rapporti tra il dovere di diligenza (ex art 1176 c.c.) che incombe su ogni professionista e la posizione pubblicistica del Notaio nella sua veste di munus, coadiutore dello Stato nell’esercizio di pubbliche funzioni in materia privata.
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